Codice di Procedura Civile

LIBRO PRIMO
DISPOSIZIONI GENERALI

Titolo IV
DELL'ESERCIZIO DELL'AZIONE
Art. 103 c.p.c.
Litisconsorzio facoltativo.

1.Più parti possono agire o essere convenute nello stesso processo, quando tra le cause che si propongono esiste connessione per l'oggetto o per il titolo dal quale dipendono, oppure quando la decisione dipende, totalmente o parzialmente, dalla risoluzione di identiche questioni.

2.Il giudice può disporre, nel corso della istruzione o nella decisione, la separazione delle cause, se vi è istanza di tutte le parti, ovvero quando la continuazione della loro riunione ritarderebbe o renderebbe più gravoso il processo, e può rimettere al giudice inferiore le cause di sua competenza.


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