Codice di Procedura Civile

LIBRO PRIMO
DISPOSIZIONI GENERALI

Titolo I
DEGLI ORGANI GIUDIZIARI

Capo I
Del giudice

Sezione II
Della competenza per materia e valore
Art. 10 c.p.c.
Determinazione del valore.

1.Il valore della causa, ai fini della competenza, si determina dalla domanda a norma delle disposizioni seguenti.

2.A tale effetto le domande proposte nello stesso processo contro la medesima persona si sommano tra loro, e gli interessi scaduti, le spese e i danni anteriori alla proposizione si sommano col capitale.


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