LIBRO PRIMO
DISPOSIZIONI GENERALI
Titolo I
DEGLI ORGANI GIUDIZIARI
Capo I
Del giudice
Sezione I
Della giurisdizione e della competenza in generale
Art. 1 c.p.c.
Giurisdizione dei giudici ordinari.
1.La giurisdizione civile, salvo speciali disposizioni di legge, è esercitata dai giudici ordinari secondo le norme del presente codice.