Codice della Strada

Titolo III
DEI VEICOLI

Capo III
VEICOLI A MOTORE E LORO RIMORCHI

Sezione I
Norme costruttive e di equipaggiamento e accertamenti tecnici per la circolazione
Art. 79 c.d.s.
Efficienza dei veicoli a motore e loro rimorchi in circolazione.

1.I veicoli a motore ed i loro rimorchi durante la circolazione devono essere tenuti in condizioni di massima efficienza, comunque tale da garantire la sicurezza e da contenere il rumore e l'inquinamento entro i limiti di cui al comma 2.

2.Nel regolamento sono stabilite le prescrizioni tecniche relative alle caratteristiche funzionali ed a quelle dei dispositivi di equipaggiamento cui devono corrispondere i veicoli, particolarmente per quanto riguarda i pneumatici e i sistemi equivalenti, la frenatura, i dispositivi di segnalazione visiva e di illuminazione, la limitazione della rumorosità e delle emissioni inquinanti.

3.Qualora le norme di cui al comma 2 si riferiscono a disposizioni oggetto di direttive comunitarie, le prescrizioni tecniche sono quelle contenute nelle direttive stesse.

4.Chiunque circola con un veicolo che presenti alterazioni nelle caratteristiche costruttive e funzionali prescritte, ovvero circola con i dispositivi di cui all'art. 72 non funzionanti o non regolarmente installati, ovvero circola con i dispositivi di cui all'articolo 80, comma 1, del presente codice e all'articolo 238 del regolamento non funzionanti, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 87 a Euro 344. La misura della sanzione è da Euro 1.208 a Euro 12.084 se il veicolo è utilizzato nelle competizioni previste dagli articoli 9-bis e 9-ter.


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