Codice della Strada

Titolo III
DEI VEICOLI

Capo II
DEI VEICOLI A TRAZIONE ANIMALE, SLITTE E VELOCIPEDI
Art. 67 c.d.s.
Targhe dei veicoli a trazione animale e delle slitte.

1.I veicoli a trazione animale e le slitte devono essere muniti di una targa contenente le indicazioni del proprietario, del comune di residenza, della categoria di appartenenza, del numero di matricola e, per quelli destinati al trasporto di cose, della massa complessiva a pieno carico, nonchè della larghezza dei cerchioni.

2.La targa deve essere rinnovata solo quando occorre modificare alcuna delle indicazioni prescritte o quando le indicazioni stesse non siano più chiaramente leggibili.

3.La fornitura delle targhe è riservata ai comuni, che le consegnano agli interessati complete delle indicazioni stabilite dal comma 1. Il modello delle targhe è indicato nel regolamento. Il prezzo che l'interessato corrisponderà al comune è stabilito con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.

4.I veicoli a trazione animale e le slitte sono immatricolati in apposito registro del comune di residenza del proprietario.

5.Chiunque circola con un veicolo a trazione animale o con una slitta non munito della targa prescritta, ovvero viola le disposizioni del comma 2, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 42 a Euro 173.

6.Chiunque abusivamente fabbrica o vende targhe per veicoli a trazione animale o slitte, ovvero usa targhe abusivamente fabbricate, è soggetto, ove il fatto non costituisca reato, alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 87 a Euro 344.

7.Alle violazioni di cui ai commi 5 e 6 consegue la sanzione amministrativa accessoria della confisca della targa non rispondente ai requisiti indicati o abusivamente fabbricata, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI.


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