Codice della Strada

Titolo III
DEI VEICOLI

Capo II
DEI VEICOLI A TRAZIONE ANIMALE, SLITTE E VELOCIPEDI
Art. 66 c.d.s.
Cerchioni alle ruote.

1.I veicoli a trazione animale, di massa complessiva a pieno carico sino a 6 t, possono essere muniti di cerchioni metallici, sempre che tale massa non superi 0,15 volte la somma della larghezza dei cerchioni, espressa in centimetri. In ogni altro caso i veicoli devono essere muniti di ruote gommate.

2.La larghezza di ciascun cerchione non può essere mai inferiore a 50 mm; i bordi del cerchione a contatto della strada devono essere arrotondati con raggio non inferiore allo spessore del cerchione metallico; nella determinazione della larghezza si tiene conto dei raccordi nella misura massima di 5 mm per parte.

3.La superficie di rotolamento della ruota deve essere cilindrica senza spigoli, sporgenze o discontinuità.

4.I comuni accertano la larghezza dei cerchioni e determinano la massa complessiva a pieno carico consentita per ogni veicolo a trazione animale destinato a trasporto di cose.

5.Chiunque circola con un veicolo a trazione animale non rispondente ai requisiti stabiliti dal presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 42 a Euro 173.


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