Codice della Strada

Titolo III
DEI VEICOLI

Capo II
DEI VEICOLI A TRAZIONE ANIMALE, SLITTE E VELOCIPEDI
Art. 64 c.d.s.
Dispositivi di frenatura dei veicoli a trazione animale e delle slitte.

1.I veicoli a trazione animale e le slitte devono essere muniti di un dispositivo di frenatura efficace e disposto in modo da poter essere in qualunque occasione facilmente e rapidamente manovrato.

2.Sono vietati i dispositivi di frenatura che agiscono direttamente sul manto stradale.

3.Chiunque viola le disposizioni del presente articolo e dell'art. 69 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 42 a Euro 173.


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