Codice della Strada

Titolo III
DEI VEICOLI

Capo I
DEI VEICOLI IN GENERALE
Art. 51 c.d.s.
Slitte.

1.La circolazione delle slitte e di tutti i veicoli muniti di pattini, a trazione animale, è ammessa soltanto quando le strade sono ricoperte di ghiaccio o neve di spessore sufficiente ad evitare il danneggiamento del manto stradale.

2.Chiunque circola con slitte in assenza delle condizioni di cui al comma 1 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 26 a Euro 102.


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