Codice della Strada

Titolo III
DEI VEICOLI

Capo I
DEI VEICOLI IN GENERALE
Art. 49 c.d.s.
Veicoli a trazione animale.

1.I veicoli a trazione animale sono i veicoli trainati da uno o più animali e si distinguono in:

a) veicoli destinati principalmente al trasporto di persone;

b) veicoli destinati principalmente al trasporto di cose;

c) carri agricoli destinati a trasporti per uso esclusivo delle aziende agricole.

2.I veicoli a trazione animale muniti di pattini sono denominati slitte.


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