1.È fatto obbligo di esporre sugli autoveicoli e motoveicoli, esclusi i motocicli, nella parte anteriore o sul vetro parabrezza, il contrassegno attestante il pagamento della tassa automobilistica e quello relativo all'assicurazione obbligatoria.
2.I conducenti di motocicli e ciclomotori sono esonerati dall'obbligo di cui al comma 1 purchè abbiano con sè i contrassegni stessi.
3.Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 26 a Euro 102. Si applica la disposizione del comma 8 dell'art. 180.