Codice della Strada

Titolo V
NORME DI COMPORTAMENTO
Art. 166 c.d.s.
Trasporto di cose su veicoli a trazione animale.

1.Sui veicoli a trazione animale il trasporto di cose non può superare la massa complessiva a pieno carico indicata nella targa.

2.Chiunque circola con un veicolo che supera la massa complessiva a pieno carico indicato nella targa, ove non ricorra alcuna delle ipotesi di violazione di cui all'art. 62, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 26 a Euro 102.


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