Codice della Strada

Titolo V
NORME DI COMPORTAMENTO
Art. 163 c.d.s.
Convogli militari, cortei e simili.

1.È vietato interrompere convogli di veicoli militari, delle forze di polizia o di mezzi di soccorso segnalati come tali; è vietato altresì inserirsi tra i veicoli che compongono tali convogli.

2.È vietato interrompere colonne di truppe o di scolari, cortei e processioni.

3.Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 42 a Euro 173.


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