Codice della Strada

Titolo V
NORME DI COMPORTAMENTO
Art. 160 c.d.s.
Sosta degli animali.

1.Salvo quanto disposto nell'art. 672 del codice penale, nei centri urbani il conducente deve vigilare affinchè gli animali in sosta, con o senza attacco, a lui affidati, siano sempre perfettamente assicurati mediante appositi dispositivi o sostegni fissi e legati in modo tale da non arrecare intralcio o pericolo alla circolazione dei veicoli e dei pedoni. Durante le ore notturne gli animali potranno sostare soltanto in luoghi sufficientemente illuminati. Fuori dei centri abitati è vietata la sosta degli animali sulla carreggiata.

2.Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 26 a Euro 102.


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