Codice della Strada

Titolo IV
GUIDA DEI VEICOLI E CONDUZIONE DEGLI ANIMALI
Art. 133 c.d.s.
Sigla distintiva dello Stato di immatricolazione.

1.Gli autoveicoli, motoveicoli e rimorchi immatricolati in uno Stato estero, quando circolano in Italia, devono essere muniti posteriormente della sigla distintiva dello Stato di origine.

2.La sigla deve essere conforme alle disposizioni delle convenzioni internazionali.

3.Sugli autoveicoli, motoveicoli e rimorchi sia nazionali che stranieri che circolano in Italia è vietato l'uso di sigla diversa da quella dello Stato di immatricolazione del veicolo.

4.Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 87 a Euro 344.


Vai alla Ricerca Articoli


Sito ideato dall’Avvocato Andreani - Ordine degli Avvocati di Massa Carrara - Partita IVA: 00665830451
Pagina generata in 0.007 secondi