A) CONDIZIONI PER ESSERE AMMESSI ARTT. 76 e 77 d.p.r. 30.05.2002 n. 115
Può essere ammesso al patrocinio chi è titolare di un reddito annuo imponibile ai fini dell’imposta personale sul reddito, non superiore a € 12.838,01, risultante dall’ultima dichiarazione. (limite di reddito aggiornato al 2022 con decreto 10 maggio 2023, pubblicato sulla G.U. n. 130 del 6 giugno 2022).
Se l’interessato convive con il coniuge o con altri familiari, il reddito è costituito dalla somma dei redditi conseguiti nello stesso periodo da ogni componente della famiglia compreso l’istante.
Ai fini della determinazione del limite di reddito si tiene conto anche dei redditi che per legge sono esenti dall’imposta sul reddito persone fisiche (IRPEF) o che sono soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta , ovvero ad imposta sostitutiva.
Si tiene conto del solo reddito personale quando sono oggetto della causa diritti della personalità (per esempio diritto al nome, modifica stato civile, etc.), oppure nei processi in cui gli interessi del richiedente sono in conflitto con quelli degli altri componenti del nucleo familiare con lui convivente.
I limiti di reddito sono adeguati ogni due anni alle variazioni ISTAT dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati.
B) ISTANZA PER L’AMMISSIONE AL GRATUITO PATROCINIO
L’interessato che si trova nelle condizioni di reddito e nelle altre indicate sopra può chiedere di essere ammesso al gratuito patrocinio in ogni stato e grado del processo.
L’istanza, compilata in ogni sua parte, è sottoscritta dall’interessato a pena di inammissibilità e la sottoscrizione è autenticata dal difensore oppure con le modalità previste dal d.p.r. 28.12.2000 n.445 art.38 (istanza sottoscritta dall’interessato in presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritta e presentata unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore). Va redatta in carta semplice, presentata esclusivamente dall’interessato o dal difensore ovvero inviata con raccomandata al Consiglio dell’Ordine degli Avvocati del luogo in cui ha sede il magistrato davanti al quale pende il processo, o, se non è pendente, quello del luogo in cui ha sede il magistrato competente nel merito e deve contenere a pena di inammissibilità:
Il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati, verificata l’ammissibilità dell’istanza, nei 10 giorni successivi a quello in cui è pervenuta o è stata presentata, ammette l’interessato al gratuito patrocinio. Copia del provvedimento è trasmesso all’interessato. Se il Consiglio respinge l’istanza o la dichiara inammissibile, questa può essere proposta al magistrato competente per il giudizio che decide con decreto. Chi è ammesso al patrocinio gratuito può nominare un difensore scelto tra gli iscritti nell'apposito ’elenco degli avvocati per il gratuito patrocinio istituito presso il Consiglio dell’Ordine.