Richiesta di rimborso interessi anatocistici (BANCA)

 

RACCOMANDATA A/R

  

Spett.le BANCA.....

 

e p. c.

 

Spett.le BANCA D'ITALIA

UFFICIO VIGILANZA

Via Nazionale n. 91

(00184) ROMA

 

 

Oggetto: contratto apertura di credito con scoperto di conto corrente n° ___________ , acceso in data  presso la Filiale di __________________ - Ripetizione degli interessi anatocistici (capitalizzati trimestralmente) ed altre indebite competenze.

 

 

Il/La sottoscritto/a  nato/a a ______________ il ________ , residente in _____________________ , telefono n. ___________ , e-mail: _____________________  , espongo quanto segue:

 

1) tra il Vs. Spett.le istituto di credito e il/la sottoscritto/a è stato stipulato un contratto di apertura di credito con scoperto in conto corrente, indicato in oggetto, nel quale sono confluite anche altre competenze di rapporti accessori;

2) il Vs. Istituto, da quando il conto in questione ha presentato saldi passivi, ha capitalizzato, tra l'altro, interessi (ultralegali, commissioni e competenze varie) in aperta violazione della norma imperativa di cui all'art. 1283 c.c. (ma anche gli artt, 1346 e 1182 c.c.) , nonostante che le sentenze della Corte di Cassazione del marzo del 1999 e la sentenza della Corte Costituzionale n. 425 del 17 ottobre 2000 avessero sancito la nullità della occulta pratica della moltiplicazione esponenziale geometrica dell'interesse;

3) la Corte di Cassazione a Sezioni Unite con la sentenza n° 21095 del 4 novembre 2004, ponendo fine alle infondate aspettative degli Istituti bancari, ha definitivamente sancito che la trimestralizzazione degli interessi, imposta fin dall'emanazione delle prime norme bancarie uniformi (1952) dal sistema bancario sui conti affidati è illegittima fin dalla sua prima applicazione.

 

Tutto ciò premesso,

 

si invita e diffida il Vs. istituto a restituire tempestivamente tutte le somme illegittimamente applicate e trattenute per i periodi in cui il conto ha presentato un saldo passivo sino al momento in cui il saldo è tornato attivo (decorrendo la prescrizione decennale del diritto alla ripetizione dell'indebito solo dalla data di eventuale chiusura del rapporto) entro e non oltre giorni quindici dalla ricezione della presente, dovendo in caso di silenzio o dissenso recuperare l'indebito seguendo la via contenziosa.

 

si invita e diffida la Banca d'Italia, che già avrebbe dovuto attivarsi per evitare la formazione di un cartello bancario in aperta violazione di una norma imperativa del nostro ordinamento, ad attivarsi e vigilare affinché le banche che prevedevano nei loro moduli contrattuali l'anatocismo restituiscano le somme indebitamente incamerate senza costringere l'utente a rivolgersi alla Magistratura.

 

 

Data

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Firma

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