Disposizioni attuative, di coord. e transitorie

TITOLO I
NORME DI ATTUAZIONE

Capo III
DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA POLIZIA GIUDIZIARIA
Art. 9 disp. att. c.p.p.
Direzione e coordinamento delle sezioni.

1.Il capo dell'ufficio presso cui è istituita la sezione la dirige e ne coordina l'attività in relazione alle richieste formulate dai singoli magistrati a norma dell'articolo 58 del codice.

2.Per ciascuna forza di polizia che compone la sezione, l'ufficiale di polizia giudiziaria più elevato in grado o con qualifica superiore è responsabile del personale appartenente alla propria amministrazione.


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