Codice di Procedura Penale

PARTE PRIMA

Libro I
SOGGETTI

Titolo V
PARTE CIVILE, RESPONSABILE CIVILE E CIVILMENTE OBBLIGATO PER LA PENA PECUNIARIA
Art. 84 c.p.p.
Costituzione del responsabile civile.

1.Chi è citato come responsabile civile può costituirsi in ogni stato e grado del processo, anche a mezzo di procuratore speciale, con dichiarazione depositata nella cancelleria del giudice che procede o presentata in udienza.

2.La dichiarazione deve contenere a pena di inammissibilità:

a) le generalità della persona fisica o la denominazione dell'associazione o dell'ente che si costituisce e le generalità del suo legale rappresentante;

b) il nome e il cognome del difensore e l'indicazione della procura;

c) la sottoscrizione del difensore.

3.La procura conferita nelle forme previste dall'articolo 100 comma 1 è depositata nella cancelleria o presentata in udienza unitamente alla dichiarazione di costituzione del responsabile civile.

4.La costituzione produce i suoi effetti in ogni stato e grado del processo.


Vai alla Ricerca Articoli


Sito ideato dall’Avvocato Andreani - Ordine degli Avvocati di Massa Carrara - Partita IVA: 00665830451
Pagina generata in 0.008 secondi