Disposizioni attuative, di coord. e transitorie

TITOLO I
NORME DI ATTUAZIONE

Capo VI
DISPOSIZIONI RELATIVE ALLE PROVE
Art. 79 disp. att. c.p.p.
Esecuzione di perquisizioni e ispezioni personali.

1.Le perquisizioni e le ispezioni personali sono fatte eseguire da persona dello stesso sesso di quella che vi è sottoposta, salvi i casi di impossibilità o di urgenza assoluta.

2.La disposizione del comma 1 non si applica quando le operazioni sono eseguite da persona esercente la professione sanitaria.


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