Codice di Procedura Penale

PARTE SECONDA

Libro XI
RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITÀ STRANIERE

Titolo IV
EFFETTI DELLE SENTENZE PENALI STRANIERE. ESECUZIONE ALL'ESTERO DI SENTENZE PENALI ITALIANE

Capo II
ESECUZIONE ALL'ESTERO DI SENTENZE PENALI ITALIANE
Art. 746 c.p.p.
Effetti sull'esecuzione nello Stato.

1.L'esecuzione della pena nello Stato è sospesa dal momento in cui ha inizio l'esecuzione nello stato richiesto e per tutta la durata della medesima.

2.La pena non può più essere eseguita nello Stato quando, secondo le leggi dello stato richiesto, essa è stata interamente espiata.

Visto, Il Ministro di grazia e giustizia VASSALLI


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