Codice di Procedura Penale

PARTE SECONDA

Libro XI
RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITÀ STRANIERE

Titolo IV
EFFETTI DELLE SENTENZE PENALI STRANIERE. ESECUZIONE ALL'ESTERO DI SENTENZE PENALI ITALIANE

Capo II
ESECUZIONE ALL'ESTERO DI SENTENZE PENALI ITALIANE
Art. 745 c.p.p.
Richiesta di misure cautelari all'estero.

1.Se è domandata l'esecuzione di una pena restrittiva della libertà personale e il condannato si trova all'estero, il Ministro della giustizia ne richiede la custodia cautelare.

2.Nel domandare l'esecuzione di una confisca, il ministro ha facoltà di richiedere il sequestro.

2-bis.Il Ministro ha altresì facoltà, nei casi previsti da accordi internazionali, di richiedere lo svolgimento di indagini per l'identificazione e la ricerca di beni che si trovano all'estero e che possono divenire oggetto di una domanda di esecuzione di confisca, nonchè di richiedere il loro sequestro.


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