Codice di Procedura Penale

PARTE SECONDA

Libro XI
RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITÀ STRANIERE

Titolo IV
EFFETTI DELLE SENTENZE PENALI STRANIERE. ESECUZIONE ALL'ESTERO DI SENTENZE PENALI ITALIANE

Capo II
ESECUZIONE ALL'ESTERO DI SENTENZE PENALI ITALIANE
Art. 744 c.p.p.
Limiti dell'esecuzione della condanna all'estero.

1.In nessun caso il Ministro della giustizia può domandare l'esecuzione all'estero di una sentenza penale di condanna a pena restrittiva della libertà personale se si ha motivo di ritenere che il condannato verrà sottoposto ad atti persecutori o discriminatori per motivi di razza, di religione, di sesso, di nazionalità, di lingua, di opinioni politiche o di condizioni personali o sociali ovvero a pene o trattamenti crudeli, disumani o degradanti.


Vai alla Ricerca Articoli


Sito ideato dall’Avvocato Andreani - Ordine degli Avvocati di Massa Carrara - Partita IVA: 00665830451
Pagina generata in 0.007 secondi