Codice di Procedura Penale

PARTE SECONDA

Libro XI
RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITÀ STRANIERE

Titolo IV
EFFETTI DELLE SENTENZE PENALI STRANIERE. ESECUZIONE ALL'ESTERO DI SENTENZE PENALI ITALIANE

Capo II
ESECUZIONE ALL'ESTERO DI SENTENZE PENALI ITALIANE
Art. 742 c.p.p.
Poteri del Ministro della giustizia e presupposti dell'esecuzione all'estero.

1.Nei casi previsti da accordi internazionali o dall'articolo 709 comma 2, il Ministro della giustizia, anche su domanda del pubblico ministero competente, chiede l'esecuzione all'estero delle sentenze penali ovvero vi acconsente quando essa è richiesta dallo stato estero, sempre che non contrasti con i principi fondamentali dell'ordinamento giuridico dello Stato.

2.L'esecuzione all'estero di una sentenza penale di condanna a pena restrittiva della libertà personale può essere domandata o concessa solo se il condannato, reso edotto delle conseguenze, ha liberamente dichiarato di acconsentirvi e l'esecuzione nello stato estero è idonea a favorire il suo reinserimento sociale.

3.L'esecuzione all'estero di una sentenza penale di condanna a pena restrittiva della libertà personale è ammissibile, anche se non ricorrono le condizioni previste dal comma 2, quando il condannato si trova nel territorio dello stato richiesto e l'estradizione è stata negata o non è comunque possibile.


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