PARTE SECONDA
Libro XI
RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITÀ STRANIERE
Titolo IV
EFFETTI DELLE SENTENZE PENALI STRANIERE. ESECUZIONE ALL'ESTERO DI SENTENZE PENALI ITALIANE
Capo I
EFFETTI DELLE SENTENZE PENALI STRANIERE
Art. 741 c.p.p.
Procedimento relativo al riconoscimento delle disposizioni civili di sentenze penali straniere.
1.A domanda dell'interessato, nel medesimo procedimento e con la stessa sentenza prevista dall'articolo 734 possono essere dichiarate efficaci le disposizioni civili della sentenza penale straniera di condanna alle restituzioni o al risarcimento del danno.
2.Negli altri casi, la domanda è proposta da chi ne ha interesse alla corte di appello nel distretto della quale le disposizioni civili della sentenza penale straniera dovrebbero essere fatte valere. Si osservano le disposizioni degli articoli 733 e 734.