1.La somma ricavata dall'esecuzione della pena pecuniaria è versata alla cassa delle ammende; è invece versata allo stato di condanna, a sua richiesta, qualora quest'ultimo stato nelle medesime circostanze provvederebbe al versamento a favore dello Stato italiano.
2.Le cose confiscate sono devolute allo Stato. Esse sono invece devolute, a sua richiesta, allo stato nel quale è stata pronunciata la sentenza riconosciuta, qualora quest'ultimo stato nelle medesime circostanze provvederebbe alla devoluzione allo Stato italiano.