Codice di Procedura Penale

PARTE SECONDA

Libro XI
RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITĄ STRANIERE

Titolo IV
EFFETTI DELLE SENTENZE PENALI STRANIERE. ESECUZIONE ALL'ESTERO DI SENTENZE PENALI ITALIANE

Capo I
EFFETTI DELLE SENTENZE PENALI STRANIERE
Art. 732 c.p.p.
Riconoscimento delle sentenze penali straniere per gli effetti civili.

1.Chi ha interesse a far valere in giudizio le disposizioni penali di una sentenza straniera per conseguire le restituzioni o il risarcimento del danno o per altri effetti civili, può domandare il riconoscimento della sentenza alla corte di appello nel distretto della quale ha sede l'ufficio del casellario locale del luogo di nascita della persona cui è riferito il provvedimento giudiziario straniero, o alla Corte di appello di Roma. [1]

[1] Il D.P.R. 14 novembre 2002, n. 313 ha disposto (con l'art. 55, comma 1) che la modifica al presente articolo ha effetto dal quarantacinquesimo giorno a partire dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

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