Codice di Procedura Penale

PARTE SECONDA

Libro XI
RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITÀ STRANIERE

Titolo IV
EFFETTI DELLE SENTENZE PENALI STRANIERE. ESECUZIONE ALL'ESTERO DI SENTENZE PENALI ITALIANE

Capo I
EFFETTI DELLE SENTENZE PENALI STRANIERE
Art. 730 c.p.p.
Riconoscimento delle sentenze penali straniere per gli effetti previsti dal codice penale.

1.Il Ministro della giustizia, quando riceve una sentenza penale di condanna o di proscioglimento pronunciata all'estero nei confronti di cittadini italiani o di stranieri o di apolidi residenti nello Stato ovvero di persone sottoposte a procedimento penale nello Stato, trasmette senza ritardo al procuratore generale presso la corte di appello, nel distretto della quale ha sede l'ufficio del casellario locale del luogo di nascita della persona cui è riferito il provvedimento giudiziario straniero, o, se questo è sconosciuto, presso la Corte di appello di Roma, una copia della sentenza, unitamente alla traduzione in lingua italiana, con gli atti che vi siano allegati, e con le informazioni e la documentazione del caso. Trasmette inoltre l'eventuale richiesta indicata nell'articolo 12 comma 2 del codice penale.[1]

2.Il procuratore generale, se deve essere dato riconoscimento alla sentenza straniera per gli effetti previsti dall'articolo 12 comma 1 numeri 1, 2 e 3 del codice penale, promuove il relativo procedimento con richiesta alla corte di appello. A tale scopo, anche per mezzo del Ministero della giustizia, può chiedere alle autorità estere competenti le informazioni che ritiene opportune.

2-bis.Quando il procuratore generale è informato dall'autorità straniera, anche per il tramite del Ministero della giustizia, dell'esistenza di una sentenza penale di condanna pronunciata all'estero, ne richiede la trasmissione all'autorità straniera con le forme previste dalle convenzioni internazionali in vigore con lo Stato estero ovvero, in mancanza, con rogatoria, ai fini del riconoscimento ai sensi del comma 2.

3.La richiesta alla corte di appello contiene la specificazione degli effetti per i quali il riconoscimento è domandato.

[1] Il D.P.R. 14 novembre 2002, n. 313 ha disposto (con l'art. 55, comma 1) che la modifica al presente articolo ha effetto dal quarantacinquesimo giorno a partire dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

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