TITOLO I NORME DI ATTUAZIONE Capo VI DISPOSIZIONI RELATIVE ALLE PROVE
Art. 73 disp. att. c.p.p. Consulente tecnico del pubblico ministero.
1.Il pubblico ministero nomina il consulente tecnico scegliendo di regola una persona iscritta negli albi dei periti. Per la liquidazione del compenso al consulente tecnico si osservano le disposizioni previste per il perito.