1.Nei casi previsti dagli accordi internazionali, l'audizione del testimone o del perito che si trovi nello Stato e la cui comparizione davanti all'autorità richiedente non sia possibile od opportuna può essere eseguita mediante teleconferenza.
2.Si applicano le disposizioni dell'articolo 726-quinquies, comma 8, nonchè in quanto compatibili le ulteriori disposizioni del medesimo articolo.