Codice di Procedura Penale

PARTE SECONDA

Libro XI
RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITÀ STRANIERE

Titolo III
ROGATORIE INTERNAZIONALI

Capo I
ROGATORIE DALL'ESTERO
Art. 726 sexies c.p.p.
Audizione mediante teleconferenza.

1.Nei casi previsti dagli accordi internazionali, l'audizione del testimone o del perito che si trovi nello Stato e la cui comparizione davanti all'autorità richiedente non sia possibile od opportuna può essere eseguita mediante teleconferenza.

2.Si applicano le disposizioni dell'articolo 726-quinquies, comma 8, nonchè in quanto compatibili le ulteriori disposizioni del medesimo articolo.


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