Codice di Procedura Penale

PARTE SECONDA

Libro XI
RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITĄ STRANIERE

Titolo III
ROGATORIE INTERNAZIONALI

Capo I
ROGATORIE DALL'ESTERO
Art. 726 c.p.p.
Citazione di testimoni a richiesta dell'autoritą straniera.

1.La citazione dei testimoni residenti o dimoranti nel territorio dello Stato, richiesta da una autorità giudiziaria straniera, è trasmessa al procuratore della Repubblica del luogo in cui deve essere eseguita, il quale provvede per la notificazione a norma dell'articolo 167.


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