Codice di Procedura Penale

PARTE SECONDA

Libro XI
RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITÀ STRANIERE

Titolo II
ESTRADIZIONE

Capo I
ESTRADIZIONE PER L'ESTERO

Sezione II
Misure cautelari
Art. 718 c.p.p.
Revoca e sostituzione delle misure.

1.La revoca e la sostituzione delle misure previste dagli articoli precedenti sono disposte in camera di consiglio dalla corte di appello o, nel corso del procedimento davanti alla corte di cassazione, dalla corte medesima.

2.La revoca è sempre disposta se il Ministro della giustizia ne fa richiesta.

CAP012 CAP013 CAP014 CAP015


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