Codice di Procedura Penale

PARTE SECONDA

Libro XI
RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITÀ STRANIERE

Titolo II
ESTRADIZIONE

Capo I
ESTRADIZIONE PER L'ESTERO

Sezione II
Misure cautelari
Art. 715 c.p.p.
Applicazione provvisoria di misure cautelari.

1.Su domanda dello stato estero e a richiesta motivata del Ministro della giustizia, la corte di appello può disporre, in via provvisoria, una misura coercitiva prima che la domanda di estradizione sia pervenuta.

2.La misura può essere disposta se:

a) lo stato estero ha dichiarato che nei confronti della persona è stato emesso provvedimento restrittivo della libertà personale ovvero sentenza di condanna a pena detentiva e che intende presentare domanda di estradizione;

b) lo stato estero ha fornito la descrizione dei fatti, la specificazione del reato e delle pene previste per lo stesso, nonchè gli elementi per l'esatta identificazione della persona;

c) vi è pericolo di fuga.

3.La competenza a disporre la misura appartiene, nell'ordine, alla corte di appello nel cui distretto la persona ha la residenza, la dimora o il domicilio ovvero alla corte di appello del distretto in cui risulta che la persona si trova. Se la competenza non può essere determinata nei modi così indicati, è competente la corte di appello di Roma.

4.La corte di appello può altresì disporre il sequestro del corpo del reato e delle cose pertinenti al reato.

5.Il Ministro della giustizia dà immediata comunicazione allo stato estero dell'applicazione in via provvisoria della misura coercitiva e dell'eventuale sequestro.

6.Le misure cautelari sono revocate se entro quaranta giorni dalla predetta comunicazione non sono pervenuti al ministero degli affari esteri o a quello della giustizia la domanda di estradizione e i documenti previsti dall'articolo 700.

CAP007 CAP008


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