Codice di Procedura Penale

PARTE SECONDA

Libro XI
RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITÀ STRANIERE

Titolo II
ESTRADIZIONE

Capo I
ESTRADIZIONE PER L'ESTERO

Sezione I
Procedimento
Art. 711 c.p.p.
Riestradizione.

1.Le disposizioni dell'articolo 710 si applicano anche nel caso in cui lo stato al quale la persona è stata consegnata domanda il consenso alla riestradizione della stessa persona verso un altro stato.


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