Codice di Procedura Penale

PARTE SECONDA

Libro XI
RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITÀ STRANIERE

Titolo II
ESTRADIZIONE

Capo I
ESTRADIZIONE PER L'ESTERO

Sezione I
Procedimento
Art. 706 c.p.p.
Ricorso per cassazione.

1.Contro la sentenza della corte di appello può essere proposto ricorso per cassazione, anche per il merito, dalla persona interessata, dal suo difensore, dal procuratore generale e dal rappresentante dello stato richiedente. La corte decide entro sei mesi dal ricevimento del ricorso.

2.Nel giudizio davanti alla corte di cassazione si applicano le disposizioni dell'articolo 704.


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