Codice di Procedura Penale

PARTE SECONDA

Libro XI
RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITĄ STRANIERE

Titolo II
ESTRADIZIONE

Capo I
ESTRADIZIONE PER L'ESTERO

Sezione I
Procedimento
Art. 700 c.p.p.
Documenti a sostegno della domanda.

1.L'estradizione è consentita soltanto sulla base di una domanda alla quale sia allegata copia del provvedimento restrittivo della libertà personale o della sentenza di condanna a pena detentiva che ha dato luogo alla domanda stessa.

2.Alla domanda devono essere allegati:

a) una relazione sui fatti addebitati alla persona della quale è domandata l'estradizione, con l'indicazione del tempo e del luogo di commissione dei fatti stessi e della loro qualificazione giuridica;

b) il testo delle disposizioni di legge applicabili;

b-bis) il provvedimento di commutazione della pena nei casi di cui all'articolo 698, comma 2;

c) i dati segnaletici e ogni altra possibile informazione atta a determinare l'identità e la nazionalità della persona della quale è domandata l'estradizione.


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