Codice di Procedura Penale

PARTE SECONDA

Libro XI
RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITĄ STRANIERE

Titolo II
ESTRADIZIONE

Capo I
ESTRADIZIONE PER L'ESTERO

Sezione I
Procedimento
Art. 698 c.p.p.
Reati politici.

1.Tutela dei diritti fondamentali della persona Non può essere concessa l'estradizione per un reato politico nè quando vi è ragione di ritenere che l'imputato o il condannato verrà sottoposto ad atti persecutori o discriminatori per motivi di razza, di religione, di sesso, di nazionalità, di lingua, di opinioni politiche o di condizioni personali o sociali ovvero a pene o trattamenti crudeli, disumani o degradanti o comunque ad atti che configurano violazione di uno dei diritti fondamentali della persona.

2.Se il fatto per il quale è domandata l'estradizione è punito con la pena di morte secondo la legge dello Stato estero, l'estradizione può essere concessa solo quando l'autorità giudiziaria accerti che è stata adottata una decisione irrevocabile che irroga una pena diversa dalla pena di morte o, se questa è stata inflitta, è stata commutata in una pena diversa, comunque nel rispetto di quanto stabilito dal comma 1.

[1] La Corte costituzionale, con sentenza 25 - 27 giugno 1996 n. 223 (in G.U. 1a s.s. 03/07/1996, n. 27) ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del secondo comma del presente articolo.

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