PARTE SECONDA
Libro XI
RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITÀ STRANIERE
Titolo I-bis
PRINCIPI GENERALI DEL MUTUO RICONOSCIMENTO DELLE DECISIONI E DEI PROVVEDIMENTI GIUDIZIARI TRA STATI MEMBRI DELL'UNIONE EUROPEA
Art. 696 quinquies c.p.p.
Limiti al sindacato delle decisioni giudiziarie degli altri Stati membri.
1.L'autorità giudiziaria riconosce ed esegue le decisioni e i provvedimenti giudiziari degli altri Stati membri senza sindacarne le ragioni di merito, salvo che sia altrimenti previsto. È in ogni caso assicurato il rispetto dei principi fondamentali dell'ordinamento giuridico dello Stato.