Codice di Procedura Penale

PARTE SECONDA

Libro X
ESECUZIONE

Titolo III
ATTRIBUZIONI DEGLI ORGANI GIURISDIZIONALI

Capo I
GIUDICE DELL'ESECUZIONE
Art. 676 c.p.p.
Altre competenze.

1.Il giudice dell'esecuzione è competente a decidere in ordine all'estinzione del reato dopo la condanna, all'estinzione della pena quando la stessa non consegue alla liberazione condizionale o all'affidamento in prova al servizio sociale, in ordine alle pene accessorie, alla confisca o alla restituzione delle cose sequestrate e all'applicazione della riduzione della pena prevista dall'articolo 442, comma 2-bis. In questi casi il giudice dell'esecuzione procede a norma dell'articolo 667 comma 4.

2.Qualora sorga controversia sulla proprietà delle cose confiscate, si applica la disposizione dell'articolo 263 comma 3.

3.Quando accerta l'estinzione del reato o della pena, il giudice dell'esecuzione la dichiara anche di ufficio adottando i provvedimenti conseguenti.

[1]

[1] La Corte Costituzionale, con sentenza 15 aprile - 15 giugno 2015, n. 109 (in G.U. 1 s.s. 17/6/2015, n. 24), ha dichiarato "l'illegittimità costituzionale degli artt. 666, comma 3, 667, comma 4, e 676 cod. proc. pen nella parte in cui non consentono che, su istanza degli interessati, il procedimento di opposizione contro l'ordinanza in materia di applicazione della confisca si svolga, davanti al giudice dell'esecuzione, nelle forme dell'udienza pubblica".

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