Codice di Procedura Penale

PARTE SECONDA

Libro X
ESECUZIONE

Titolo I
GIUDICATO
Art. 650 c.p.p.
Esecutività delle sentenze e dei decreti penali.

1.Salvo che sia diversamente disposto, le sentenze e i decreti penali hanno forza esecutiva quando sono divenuti irrevocabili.

2.Le sentenze di non luogo a procedere hanno forza esecutiva quando non sono più soggette a impugnazione.


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