Disposizioni attuative, di coord. e transitorie

TITOLO I
NORME DI ATTUAZIONE

Capo V
DISPOSIZIONI RELATIVE AGLI ATTI
Art. 63 disp. att. c.p.p.
Traduzione dell'avviso inviato all'imputato straniero all'estero.

1.Ai fini di quanto previsto dall'articolo 169 comma 3 del codice, all'avviso redatto in lingua italiana e sottoscritto dall'autorità giudiziaria che procede è allegata la traduzione nella lingua ufficiale dello stato in cui l'imputato risulta essere nato.


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