Disposizioni attuative, di coord. e transitorie

TITOLO I
NORME DI ATTUAZIONE

Capo V
DISPOSIZIONI RELATIVE AGLI ATTI
Art. 62 disp. att. c.p.p.
Indicazione delle generalità del domiciliatario.

1.Nell'eleggere il domicilio a norma dell'articolo 162 del codice, l'imputato è tenuto a indicare anche le generalità del domiciliatario.


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