Codice di Procedura Penale

PARTE SECONDA

Libro VIII
PROCEDIMENTO DAVANTI AL TRIBUNALE IN

Titolo III
PROCEDIMENTI SPECIALI
Art. 556 c.p.p.
Giudizio abbreviato e applicazione della pena su richiesta.

1.Per il giudizio abbreviato e per l'applicazione della pena su richiesta si osservano, rispettivamente, le disposizioni dei titoli I e II del libro sesto, in quanto applicabili.

2.Se manca l'udienza preliminare si applicano, secondo i casi, le disposizioni degli articoli 555, comma 2, 557 e 558, comma 8. Si osserva altresì, in quanto applicabile, la disposizione dell'articolo 441-bis; nel caso di cui al comma 4 di detto articolo, il giuduce, revocata l'ordinanza con cui era stato disposto il giudizio abbreviato, fissa l'udienza per il giudizio.


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