Disposizioni attuative, di coord. e transitorie

TITOLO I
NORME DI ATTUAZIONE

Capo V
DISPOSIZIONI RELATIVE AGLI ATTI
Art. 55 disp. att. c.p.p.
Modalità di attuazione delle notificazioni urgenti a mezzo del telefono o del telegrafo.

1.Alla spedizione del telegramma previsto dall'articolo 149 commi 4 e 5 del codice provvede la cancelleria o la segreteria.

2.La copia e la ricevuta di spedizione del telegramma previsto dall'articolo 149 comma 2 del codice, con l'indicazione della persona che lo trasmette, di quella che lo riceve, dell'ora e del giorno di trasmissione, sono allegati agli atti del procedimento a cura della cancelleria o della segreteria.


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