Codice di Procedura Penale

PARTE SECONDA

Libro VII
GIUDIZIO

Titolo II
DIBATTIMENTO

Capo IV
NUOVE CONTESTAZIONI
Art. 520 c.p.p.
Nuove contestazioni all'imputato non presente.

1.Quando intende contestare i fatti o le circostanze indicati negli articoli 516 e 517 all'imputato che non è presente in aula, neppure mediante collegamento a distanza, il pubblico ministero chiede al presidente che la contestazione sia inserita nel verbale del dibattimento e che il verbale sia notificato per estratto all'imputato, con l'avvertimento che entro l'udienza successiva può formulare richiesta di giudizio abbreviato, di applicazione della pena a norma dell'articolo 444 o di sospensione del procedimento con messa alla prova, nonchè richiedere l'ammissione di nuove prove. [1]

2.In tal caso il presidente sospende il dibattimento e fissa una nuova udienza per la prosecuzione, osservando i termini indicati nell'articolo 519 commi 2 e 3.

[1] La L. 28 aprile 2014, n. 67, come modificata dalla L. 11 agosto 2014, n. 118, ha disposto (con l'art. 15-bis, comma 1) che "Le disposizioni di cui al presente capo si applicano ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, a condizione che nei medesimi procedimenti non sia stato pronunciato il dispositivo della sentenza di primo grado".
Ha inoltre disposto (con l'art. 15-bis, comma 2) che "In deroga a quanto previsto dal comma 1, le disposizioni vigenti prima della data di entrata in vigore della presente legge continuano ad applicarsi ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge quando l'imputato è stato dichiarato contumace e non è stato emesso il decreto di irreperibilità".

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