TITOLO I NORME DI ATTUAZIONE Capo V DISPOSIZIONI RELATIVE AGLI ATTI
Art. 47 disp. att. c.p.p. Revoca della condanna pecuniaria inflitta alle persone non comparse.
1.La condanna al pagamento di una somma a norma dell'articolo 133 del codice è revocata con ordinanza dal giudice quando sono ritenute fondate le giustificazioni addotte dall'interessato.