Codice di Procedura Penale

PARTE SECONDA

Libro VII
GIUDIZIO

Titolo I
ATTI PRELIMINARI AL DIBATTIMENTO
Art. 467 c.p.p.
Atti urgenti.

1.Nei casi previsti dall'articolo 392, il presidente del tribunale o della corte di assise dispone, a richiesta di parte, l'assunzione delle prove non rinviabili, osservando le forme previste per il dibattimento.

2.Del giorno, dell'ora e del luogo stabiliti per il compimento dell'atto è dato avviso almeno ventiquattro ore prima al pubblico ministero, alla persona offesa e ai difensori.

3.I verbali degli atti compiuti sono inseriti nel fascicolo per il dibattimento.


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