Codice di Procedura Penale

PARTE SECONDA

Libro VII
GIUDIZIO

Titolo I
ATTI PRELIMINARI AL DIBATTIMENTO
Art. 466 c.p.p.
Facoltà dei difensori.

1.Durante il termine per comparire, le parti e i loro difensori hanno facoltà di prendere visione, nel luogo dove si trovano, delle cose sequestrate, di esaminare in cancelleria gli atti e i documenti raccolti nel fascicolo per il dibattimento e di estrarne copia.


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