Codice di Procedura Penale

PARTE SECONDA

Libro VI
PROCEDIMENTI SPECIALI

Titolo V-bis
SOSPENSIONE DEL PROCEDIMENTO CON MESSA ALLA PROVA
Art. 464 sexies c.p.p.
Acquisizione di prove durante la sospensione del procedimento con messa alla prova.

1.Durante la sospensione del procedimento con messa alla prova il giudice, con le modalità stabilite per il dibattimento, acquisisce, a richiesta di parte, le prove non rinviabili e quelle che possono condurre al proscioglimento dell'imputato.


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