PARTE SECONDA
Libro VI
PROCEDIMENTI SPECIALI
Titolo V-bis
SOSPENSIONE DEL PROCEDIMENTO CON MESSA ALLA PROVA
Art. 464 novies c.p.p.
Divieto di riproposizione della richiesta di messa alla prova.
1.Nei casi di cui all'articolo 464-septies, comma 2, ovvero di revoca dell'ordinanza di sospensione del procedimento con messa alla prova, l'istanza non può essere riproposta.