Disposizioni attuative, di coord. e transitorie

TITOLO I
NORME DI ATTUAZIONE

Capo V
DISPOSIZIONI RELATIVE AGLI ATTI
Art. 45 ter disp. att. c.p.p.
Giudice competente in ordine all'accesso alla giustizia riparativa.

1.A seguito dell'emissione del decreto di citazione diretta a giudizio i provvedimenti concernenti l'invio al Centro per la giustizia riparativa sono adottati dal giudice per le indagini preliminari fino a quando il decreto, unitamente al fascicolo, non è trasmesso al giudice a norma dell'articolo 553, comma 1, del codice. Dopo la pronuncia della sentenza e prima della trasmissione degli atti a norma dell'articolo 590 del codice, provvede il giudice che ha emesso la sentenza; durante la pendenza del ricorso per cassazione, provvede il giudice che ha emesso il provvedimento impugnato.


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